CONSULENZA & STRATEGIA D'Impresa
Scheda carburante
Con l’ordinanza 8699 del 14 aprile, la Cassazione, accogliendo il ricorso dell’Agenzia delle Entrate e confermando un orientamento che può dirsi consolidato, ha ribadito che la completa e puntuale compilazione della scheda carburante (necessaria per ciascun veicolo utilizzato nell’esercizio dell’impresa), nonché la sua sottoscrizione da parte dell’addetto alla distribuzione rappresentano condizioni imprescindibili per la deducibilità del costo di acquisto del carburante per autotrazione e per la detraibilità della relativa Iva, non essendo ammessi adempimenti alternativi: ciò a prescindere dalla contabilizzazione dell’operazione nelle scritture dell’impresa.

Riferimenti:

http://www.fiscooggi.it/giurisprudenza/articolo/scheda-carburante-e-imperfetta-addio-detrazione-iva-e-deduzioni
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