CONSULENZA & STRATEGIA D'Impresa
Società sportive dilettantistiche
La Sentenza n. 57/2013 della CTP Brescia si connota per essere il primo precedente noto in giurisprudenza sull’interpretazione da fornire alla soglia indicata dall’art. 25, comma 5, legge 133/1999 in tema di tracciabilità dei pagamenti ricevuti ed effettuati dalle società sportive dilettantistiche. La norma in evidenza stabilisce, infatti, in Lire 1.000.000,00 (oggi € 516,46) la somma limite entro cui i pagamenti possano essere effettuati con modalità non rintracciabili, stabilendo che per pagamenti superiori a tale soglia il pagamento debba essere sempre eseguito con modalità rintracciabili, e segnatamente tramite conti correnti bancari o postali, ovvero secondo altre modalità idonee a consentire all’amministrazione finanziaria lo svolgimento di efficaci controlli. Decisamente penetrante la sanzione prevista per il mancato rispetto di siffatta prescrizione, consistente nella perdita per le società interessate del regime agevolativo fiscale di cui alla legge 398/1991, il quale prevede una serie di semplificazioni in termini di adempimenti contabili (abolizione della tenuta del libro giornale, del libro degli inventari, dei registri IVA, del registro dei beni ammortizzabili) e una forfetizzazione del reddito prodotto dalle associazioni medesime.Nel caso preso in esame dalla Sentenza in commento, la società ricorrente ha sostenuto il principio che la predetta soglia limite dovesse essere riferita al singolo pagamento, e che per l’effetto, in presenza di una pluralità di pagamenti ciascuno inferiore alla predetta soglia, non si potesse dar luogo all’applicazione della sanzione comportante la perdita del regime agevolativo ex legge 398/1991, anche nell’ipotesi in cui la sommatoria di siffatti pagamenti determinasse un importo superiore ad € 516,46. La Commissione Tributaria, pur nell’estrema sinteticità delle parte in motivazione, ha accolto il ragionamento seguito dalla società ricorrente, affermando che nella disposizione di cui all’art. 25, comma 5, legge 133/1999 non è dato di rinvenire alcun riferimento alla sommatoria degli importi elargiti al fine del superamento della soglia, né ad un periodo da prendersi a campione al fine di effettuare siffatta sommatoria, concludendo pertanto che il predetto importo debba essere inteso come riferito al singolo pagamento. L’effetto pratico derivante dall’applicazione del succitato principio conduce evidentemente ad ipotesi di pagamenti con modalità non rintracciate anche per decine di migliaia di euro, magari in un arco temporale assai limitato, senza che tale condotta determini il venir meno del regime agevolativo ex legge 398/1991, a condizione ovviamente che ciascun pagamento risulti inferiore ad € 516,46, mentre paradossalmente anche un solo pagamento di € 517,00 potrebbe esporre la società interessata alla perdita del regime predetto. La non felice formulazione della norma in esame, da cui l’indirizzo interpretativo portato dalla Sentenza in commento non pare discostarsi, perviene dunque a un risultato concreto che non pare coerente con il principio di ragionevolezza e proporzionalità della sanzione in materia fiscale, così come enunciato dalla Sentenza della Corte Costituzionale n. 144/2005. Ulteriore questione che merita riflessione è l’automatismo di norma seguito dall’Amministrazione finanziaria, la quale, all’esito della verifica (necessariamente a posteriori) della perdita del regime agevolativo ex legge 398/1991, procede alla determinazione dell’imposta dovuta sulla base dell’applicazione in via retroattiva del regime fiscale ordinario delle società (Titolo II - T.U.I.R.), mentre è di tutta evidenza che, in assenza del regime agevolativo richiamato, la società sportiva, avrebbe avuto ab origine la possibilità di optare per il regime forfettario ex art. 145, T.U.I.R. Tenuto conto di ciò, sarebbe auspicabile un intervento normativo che – attraverso un meccanismo di rimessione in termini - consenta alla società nei confronti della quale sia accertato il venir meno del regime agevolativo speciale ex legge 398/1991, di esercitare a posteriori l’opzione a favore del regime forfettario suddetto: si tratterebbe di una scelta che potrebbe evitare la penalizzazione di un settore di grande rilevanza sociale quale è lo sport dilettantistico, peraltro del tutto coerente con il principio di ragionevolezza e proporzionalità della sanzione di cui alla già citata sentenza della Consulta.
Richiesta Informazioni
Informazioni
Nordio Enrico
De Lazzari Daniele

01

February

Scissione Srl in prefallimento

Fraudolenta se sottrae risorse

Dettagli

01

February

Whatsapp

I messaggi sono prove documentali.

Dettagli

01

February

Figli a carico

Confermato nei confronti di tutti i familiari il limite di 2.840 euro

Dettagli

05

February

Risparmiometro

Conti correnti senza segreti arriva il Risparmiometro

Dettagli

Consulenza & Strategia d'impresa © 2013 ® - Tutti i diritti sono riservati - Privacy